(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 521, comma 2, c.p.p., secondo il quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può trovare applicazione — ove non venga attivata la procedura di cui all'art. 423 c.p.p. — anche nell'udienza preliminare, rispondendo essa all'esigenza generale, presente in ogni fase processuale, di verifica della conformità dell'accusa contestata ai fatti emergenti dagli atti.