(massima n. 1)
Non č impugnabile, neppure sotto il profilo della sua pretesa abnormitą, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, ritenuto che il fatto sia diverso da quello contestato, abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza di restituzione degli atti al suo ufficio pronunciata dal giudice del dibattimento il quale aveva ritenuto la diversitą del fatto essendo stato l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tentato omicidio come esecutore materiale mentre il suo ruolo sarebbe stato quello di mandante). (Mass. redaz.).