(massima n. 1)
Non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, valevole anche nel procedimento di prevenzione, qualora, proposta l'applicazione di una misura di prevenzione con riferimento alla pericolositą sociale qualificata dagli indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento applicativo della misura risulti fondato sulla pericolositą generica del soggetto con riferimento a elementi di fatto sui quali l'interessato abbia avuto modo di difendersi.