(massima n. 2)
Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa: e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalitą alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilitą di difesa dell'imputato. (Nella fattispecie trattavasi di contestazione di ipotesi dolosa, ritenuta in sentenza di natura colposa).