(massima n. 1)
In tema di diffamazione, l'immutazione del fatto, che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., č solo quella che integra un differente profilo di offesa all'altrui reputazione in quanto attinente ad altro aspetto o diritto della globale immagine della persona (per esempio, morale invece che professionale), non il mero cambiamento delle parole proferite, che non induca modifica alcuna della linea difensiva.