(massima n. 1)
La parte civile non č legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l'imputato č stato condannato, anche nell'ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione e oggetto della costituzione di parte civile. In ogni caso alla parte civile rimane la possibilitā di sollecitare l'impugnazione del P.M., che potrā rigettare l'istanza con decreto motivato (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza con la quale l'imputato, tratto a giudizio per il reato di violenza carnale, era stato poi condannato per quello di atti di libidine violenta).