(massima n. 1)
Non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., atteso che la partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose ma distinte modalitą di partecipazione criminosa, la decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per concorso esterno a una associazione mafiosa, sia stato condannato per partecipazione alla medesima associazione, una volta che il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile proprio di quel «fatto».