(massima n. 1)
L'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello — contestualmente con la sentenza che annulla quella di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521, comma 2, c.p.p. — ove disponga per errore la trasmissione degli atti al giudice di primo grado anziché al pubblico ministero non è autonomamente impugnabile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni ed è obbligo del giudice destinatario degli atti per mero errore di trasmettere i predetti atti al pubblico ministero.