(massima n. 1)
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza č funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio č ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneitā, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non giā quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto rispettato il principio in una sentenza che aveva accertato il verificarsi della violenza contro il pubblico ufficiale mentre stava procedendo ad un atto di identificazione personale non nel momento iniziale della consegna dei documenti di identitā, come contestato, ma nel corso della redazione del verbale delle operazioni svolte).