(massima n. 1)
Qualora l'imputato sia stato condannato per il reato di cui all'art. 21, L. 10 maggio 1976, n. 319 (illegale scarico di sostanze nelle acque di cui all'art. 1, stessa legge), laddove allo stesso era stato contestato quello di cui all'art. 25, secondo comma, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (illegale gestione di discarica di rifiuti), si realizza violazione del principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza non avendo il giudice dato al fatto una diversa qualificazione, ma avendo condannato per fatto diverso. Diverso infatti è l'oggetto giuridico dei due reati, riguardando la contravvenzione contestata la disciplina dei rifiuti mentre quella ritenuta tutela le acque dall'inquinamento; diversi sono gli elementi costitutivi del fatto perché nel primo caso è punita la destinazione di una data area a luogo di scarico e deposito di rifiuti senza l'autorizzazione regionale mentre nel secondo è punito il fatto di scaricare acque nel suolo o nel sotto suolo senza l'autorizzazione del sindaco; diversa è altresì l'autorizzazione amministrativa idonea ad escludere l'antigiuridicità del fatto, ma per quanto attiene ai suoi contenuti sia per quanto concernente l'autorità legittima a rilasciarla.