(massima n. 1)
Sussiste violazione nel principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale: nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto, così, di fronte — senza avere avuto alcuna possibilità di difesa — ad un fatto del tutto nuovo. Siffatta violazione non ricorre invece quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. (Fattispecie nella quale nell'ambito della contestazione del delitto di associazione finalizzata al commercio di stupefacenti erano stati individuati non solo i ruoli dei singoli imputati, bensì anche episodi criminosi concreti di intermediazione, trasporto, collegamento, distribuzione della droga, con riferimento specifico agli imputati: la Corte di cassazione nell'affermare il principio di cui sopra ha ritenuto infondata la censura degli imputati secondo cui sussisteva violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato concorsuale di spaccio di stupefacenti).