(massima n. 2)
In tema di impugnazione, anche per essere legittimati al ricorso per abnormità del provvedimento occorre avere interesse. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato contro il provvedimento del giudice del dibattimento che, erroneamente ritenendo la diversità o la novità del fatto a norma dell'art. 521 c.p.p. non consenta la modifica della contestazione ex art. 516 c.p.p. con estensione oggettiva (quantità di droga illecitamente detenuta) e soggettiva (concorso con due coimputati anziché con uno) e trasmette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede a richiesta nuovo decreto di rinvio a giudizio con l'imputazione modificata. In tal caso, l'interesse ad impugnare l'ordinanza del tribunale è del P.M., che si vede coartato dal tribunale nelle modalità di esercizio dell'azione penale, mentre quel provvedimento non viola alcun diritto dell'imputato che, pertanto, non ha interesse all'impugnazione: se il tribunale avesse, infatti, adottato la via alternativa e corretta di consentire la contestazione ex art. 516 c.p.p., la posizione dell'imputato non sarebbe cambiata. Egli avrebbe dovuto difendersi dalla più ampia imputazione così come nel dibattimento conseguente al nuovo decreto di rinvio a giudizio, senza lesione dei diritti di difesa.