(massima n. 1)
Non si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, allorché, contestata a taluno una condotta concorsuale, ne venga, poi, affermata la responsabilità per attività individualmente svolta. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la condanna — intervenuta per un episodio di spaccio di stupefacenti, fra una pluralità di fatti contestati a titolo di concorso e in un quadro di criminalità organizzata — di uno tra i presunti concorrenti, a titolo di responsabilità esclusiva).