(massima n. 1)
Non sussiste violazione nel principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. Invero, l'immutazione si verifica solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneitā o di incompatibilitā sostanziale: nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, cosė, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilitā d'effettiva difesa. Quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo nei dettagli le modalitā di realizzazione, non vi č immutazione.