(massima n. 1)
Il reato di falso ideologico postula che il documento, attestante l'immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria. Un atto incompleto, firmato in bianco o non contenente tutte le indicazioni richieste per produrre effetti giuridici, necessarie ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, è privo di contenuto, del cosiddetto tenore di documento e non è suscettibile di apprezzamento penale per la non concludente indeterminatezza delle manifestazioni di verità. Venendo in considerazione, peraltro, un reato istantaneo di pericolo, che non ammette un iter criminis, non è configurabile il tentativo neppure nella consegna dell'atto da parte del pubblico ufficiale al privato, in quanto la possibilità di agevole completamento è un'evenienza di consumazione che non serve a rendere penalmente rilevanti, sub specie di falso, gli atti preparatori anteriori. Questi atti possono essere apprezzati, però, se inquadrati nel delitto previsto dall'art. 323 c.p. che punisce l'attività commissiva o omissiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi illegittimamente dei mezzi messigli a disposizione dalla pubblica amministrazione e delle facoltà attribuitegli dall'ordinamento giuridico, viola i principi di legalità e di buona amministrazione e strumentalizza l'ufficio o il servizio, a proprio vantaggio non patrimoniale oppure a vantaggio patrimoniale altrui, con atti e comportamenti diretti oggettivamente a superare, frustrare o alterare le finalità funzionali perseguite dalla norma. In conseguenza, va qualificato, non come falso ideologico, ma come abuso di ufficio, per la parte che ha autonoma compiutezza storica e giuridica, il fatto del medico veterinario dell'unità sanitaria locale che, dovendo istituzionalmente eseguire controlli sulla carne commercializzata da un'azienda, sottoscrive e consegna all'imprenditore i moduli predisposti per le verifiche, senza data e senza indicazione dell'ora e del giorno del controllo e della qualità e quantità del bene da controllare, di guisa che il privato abbia la possibilità, in un momento successivo, specificando ad nutum le indicazioni genericamente riportate negli stampati, di fare apparire reali e positive le verifiche mai effettuate in ordine allo stato di conservazione della carne trasportata.