(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione di una società per azioni proposto in forza di procura rilasciata da soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e senza che sia dimostrata e provata la sussistenza del potere rappresentativo è inammissibile, e tale inammissibilità — la quale è rilevabile anche d'ufficio — non è esclusa dalla produzione di documenti (relativi alla prova della legittimatio ad processum) attuata con la presentazione di note ai sensi dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c., attesa l'assorbente considerazione che la produzione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso può avvenire fino all'udienza di discussione, purché prima della relazione.