(massima n. 1)
La disciplina della acquisizione e valutazione delle prove contemplate dall'art. 513 c.p.p. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 1988, n. 361 si applica anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, per i quali, peraltro, il recupero del contraddittorio e dell'oralità deve avvenire con le forme imposte dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, ossia mediante il passaggio obbligato dell'annullamento della sentenza pronunciata in base a prove ritenute inutilizzabili e del rinvio al giudice di merito. Peraltro, per l'operatività dei nuovi meccanismi è pur sempre necessaria la richiesta di parte; ma, poiché in base al nuovo assetto deve ritenersi espunta dall'ordinamento giuridico la normativa precedente alla anzidetta sentenza, non è più necessario che gli originari motivi di ricorso siano integrati da motivi nuovi aggiunti (non potendo il giudice di legittimità non tenere conto della inapplicabilità della normativa dichiarata illegittima) ed è sufficiente che i motivi (originari) abbiano investito il giudice di legittimità del controllo della motivazione sul punto relativo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati e che tali dichiarazioni abbiano incidenza sulla decisione impugnata.