(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari, da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi, come nel caso di specie, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 513 c.p.p. dalla legge 7 agosto 1997, n. 267) non possono essere utilizzate di per se ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilitą dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 6 della suddetta legge n. 267 del 1997 la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e, in caso in cui costoro non compaiono, ovvero si avvalgono della facoltą di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilitą delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari.