(massima n. 1)
L'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., in base al quale “gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi”, riguarda soltanto gli atti di accertamento che siano stati direttamente “compiuti” dalla polizia straniera (quali, ad es. rilievi tecnici, ispezioni, sequestri), rimanendo invece esclusi gli atti “assunti” o “raccolti”, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall'art. 512 bis c.p.p.