(massima n. 1)
L'eventuale violazione della norma di cui all'art. 512 c.p.p. (censura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione) sotto il profilo della inesatta, illegittima o illogica valutazione delle situazioni in essa disciplinate, non può dar luogo alle nullità di ordine generale ed assoluto di cui agli artt. 179 e 180 c.p.p., che legittimerebbero l'attivazione del meccanismo repressivo ex art. 604 n. 4 c.p.p., ma ad irregolarità comunque censurabili per cassazione, ai sensi dell'art. 600, n. 1, lett. c) c.p.p., o, al più, a nullità di ordine relativo. In questo caso, comunque, il problema della nullità riguarda la prova per cui si rende applicabile il disposto dell'art. 185 n. 4 del codice che preclude espressamente la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui quella nullità si è verificata. (Fattispecie di ritenuta illegittimità delle sentenze impugnate nella parte in cui, dichiarando la nullità di quella di primo grado quale conseguenza della nullità della lettura di una deposizione testimoniale, conseguenza invece esclusa dalla legge, aveva disposto il ritorno del procedimento al primo giudice).