(massima n. 1)
Della querela-denuncia presentata alla polizia giudiziaria da persona poi resasi irreperibile può esser data lettura dal giudice ai sensi dell'art. 512 c.p.p. che, dopo la novella introdotta dall'art. 8, D.L. n. 306 del 1992, convertito con L. n. 356 del 1992, prevede che il giudice, a richiesta di parte, dispone la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, quando per fatti o circostanze impreviste ne è divenuta impossibile la ripetizione. (La Cassazione ha evidenziato che la norma in questione costituisce anche deroga al disposto del quarto comma, dell'art. 511 c.p.p., che consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela solo ai fini dell'accertamento dell'esistenza della condizione di procedibilità).