(massima n. 1)
La sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice dell'udienza preliminare, non deve essere assoluta e può liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha solo l'obbligo di motivare le sue decisioni. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto legittimo che nel dibattimento si fosse data lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da un testimone il quale, secondo le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria, risultava irreperibile, ed ha ritenuto corretta la motivazione circa la non necessità di ulteriori accertamenti al riguardo perché il concetto di irreperibilità che vale per il testimone non è lo stesso che vale per l'imputato).