(massima n. 1)
La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione le prove legittimamente acquisite nel dibattimento, in quanto detta legge, modificando l'art. 195, comma quarto, c.p.p., ha introdotto non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria.