(massima n. 1)
Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova gią acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dą luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessitą dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneitą della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilitą, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva. (Mass. redaz.).