(massima n. 1)
Qualora l'esame dell'imputato sia richiesto tanto da costui che dal P.M., l'ordine di escussione non è determinabile con esclusivo riferimento alla previsione dell'art. 503, comma 2, c.p.p., che non contempla l'ipotesi di una richiesta concorrente, ma tale disposizione va integrata con quella di cui all'art. 496, comma 1, c.p.p., assegnando la precedenza alla pubblica accusa in quanto l'esame richiesto dal P.M. può essere qualificato come mezzo di prova a carico dell'imputato stesso.