(massima n. 1)
L'esame dell'imputato, disciplinato dagli artt. 495 e 503 c.p.p., č un mezzo istruttorio atipico che opera come mezzo di difesa, quando č dall'imputato medesimo richiesto, e come mezzo di prova, quando č dedotto dalla controparte. L'esame, nell'una e nell'altra prospettazione, č sempre riconducibile, a differenza delle spontanee dichiarazioni e dell'interrogatorio imposto da specifica disposizione, non allo ius dicendi, ma allo ius postulandi che incontra limiti nella discrezionalitā del giudice che ne deve apprezzare la rilevanza. In conseguenza, l'omesso esame non č motivo di nullitā (se non siano state violate forme essenziali del procedimento), ma eventualmente d'illegittimitā, per l'errore di valutazione in ordine alla superfluitā del mezzo.