(massima n. 2)
Per la sussistenza dell'esimente della reciprocitā di cui al primo comma dell'art. 599 c.p. non č necessario un rapporto di immediatezza delle accuse, ma č pur sempre richiesto che tra le stesse intercorra un evidente nesso di dipendenza nel senso che il secondo offensore offende solo perché il primo ha precedentemente offeso. (Fattispecie in cui si č esclusa la ritorsione, ritenendo che una lettera ingiuriosa, inviata 25 giorni dopo un alterco, costituisse espressione di una sedimentata situazione di astio per fatti pregressi e non potesse dar conto del necessario rapporto di interdipendenza).