(massima n. 1)
Il regime della non utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato, senza l'assistenza del difensore, alla polizia giudiziaria evidenzia la specifica finalità di tutela del diritto di difesa dell'indagato stesso e che potrebbe restare pregiudicato dal fatto che tali dichiarazioni vengono rese senza una previa conoscenza dell'addebito. Il principio di garanzia che è alla base di siffatta disciplina non può però trovare applicazione quando le spontanee dichiarazioni rese in assenza del difensore riguardino fatti che, pur penalmente rilevanti, non ineriscono all'addebito per cui è sorto il procedimento. In tale ipotesi, infatti, riconoscere la tutela della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese equivarrebbe ad ipotizzare, sul piano oggettivo, uno spazio neutro di irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato e, sul piano oggettivo, una sorta di incapacità penale dell'indagato stesso che non potrebbe mai essere chiamato a rispondere di fatti costituenti reato se commessi mediante dichiarazioni spontanee rese in questa fase delle indagini preliminari. Al contrario, quanto al profilo oggettivo, il legislatore non ha inteso creare, con riferimento a tale fase iniziale del procedimento, uno spazio neutro, irrilevante sotto il profilo penale, poiché le dichiarazioni spontanee, pur non utilizzabili ai fini dell'incolpazione, possono formare oggetto di contestazione ex art. 503, terzo comma, c.p.p. Quanto al profilo soggettivo, non può dubitarsi che le dichiarazioni rese dall'indagato sui fatti non inerenti all'oggetto dell'indagine sono fuori della tutela processuale, consistente nella inutilizzabilità delle stesse nel giudizio, ed assumono, pertanto una rilevanza penale autonoma, tale da giustificare l'inizio dell'azione penale e che, per ragioni di concentrazione e di economia processuale può inserirsi e svilupparsi nel procedimento già in atto contro l'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese in assenza del difensore da un indagato di detenzione e cessione a terzi di droga contenenti la falsa incolpazione in ordine a fatti costituenti reati diversi da quelli per i quali il procedimento aveva avuto inizio).