(massima n. 1)
A norma dell'art. 350, comma settimo, c.p.p., le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da persona indagata, senza assistenza del difensore, possono essere utilizzate nel dibattimento ai sensi dell'art. 503, comma terzo, c.p.p.; le dichiarazioni medesime possono essere altresì utilizzate in fase di indagini preliminari come indizio di reato non ricorrendo né l'inutilizzabilità generale di cui all'art. 191, stesso codice né alcuna ipotesi di inutilizzabilità specifica, e - ai fini della configurabilità delle condizioni richieste per il sequestro probatorio - possono costituire elementi concorrenti a fare ritenere ragionevolmente presumibile il reato ipotizzato, anche attraverso la valutazione di altri elementi logici. (Nella specie la Suprema Corte, nell'annullare l'ordinanza con la quale veniva disposta la revoca di decreto di convalida di sequestro sull'assunto che «la provenienza estera del T.L.E. e dei generi alimentari sequestrati (presupposto dei reati di contrabbando e della conseguente assoggettabilità a confisca del motopeschereccio e dell'autovettura) si fonda esclusivamente sulle indicazioni fornite alla polizia giudiziaria dagli indagati sul luogo e nell'immediatezza del fatto ai sensi dell'art. 350, comma quinto, cp.p., indicazioni di cui è vietata, ex art. 350, comma sesto, c.p.p., ogni documentazione ed utilizzazione diverse da quella della immediata prosecuzione delle indagini», ha altresì osservato che il sequestro (probatorio) e la confisca sono previste rispettivamente dagli artt. 253 c.p.p. e 301, comma primo, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per il delitto di contrabbando).