(massima n. 1)
In tema di audizione del minore parte lesa di delitti contro la libertà personale attinenti la sfera sessuale trovano applicazione sia il divieto di porre al teste domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499, comma 2, c.p.p.) che quello — valido solo per l'esame, ma non anche per il controesame — di formulare domande suggestive (art. 499, comma 3, c.p.p.). In questi casi il potere discrezionale del presidente di intervenire nell'esame del teste al fine di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame, la correttezza delle contestazioni (art. 499, comma 6, c.p.p.), deve essere particolarmente pregnante, considerate la naturale fragilità emotiva e le scarse capacità critiche connesse all'età del teste.