(massima n. 1)
Il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell'esame, operando, ai sensi del comma secondo dell'art. 499 cod. proc. pen., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sinceritą della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinitą delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo. (Fattispecie di esame di minore persona offesa del reato ex art. 609 quater cod. pen.).