(massima n. 1)
Una volta che la questione di competenza per territorio sia stata tempestivamente proposta, il giudice rimane investito dal potere-dovere di decidere su di essa e di dichiarare, ove la ritenga fondata, la propria incompetenza, anche nel caso in cui, contravvenendo al disposto di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 491 c.p.p., non abbia deciso «immediatamente». (Fattispecie in cui l'incompetenza era stata dichiarata con sentenza pronunciata all'esito del dibattimento).