(massima n. 1)
In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso la qualificazione di un soggetto come «uomo d'onore», proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa, ha indubbiamente il valore di una notitia criminis ma, perché possa perdere la propria connotazione di generica dichiarazione verbale ed assurgere a dignità di prova alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, deve essere assistita, al pari di ogni indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (dati di fatto o concrete regole di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili come rafforzanti dell'anzidetta notitia criminis ed idonei a «storicizzare» l'accusa nei confronti di ogni chiamato.