(massima n. 1)
In sede di esame di questione preliminare concernente la competenza, il Tribunale può valutare, e conseguentemente escludere, un evidente errore nel capo di imputazione a seguito del quale si determinerebbe una diversa competenza, ma a condizione che l'errore sia così manifesto e grossolano da costituire una radicale estravaganza rispetto alla previsione normativa contenuta nell'imputazione medesima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse tenuto conto, nel valutare la gravità del reato ai fini della competenza, della circostanza di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 contestato non in relazione al reato di traffico di stupefacenti previsto dall'art. 73 D.P.R. citato (e richiamato dallo stesso art. 80) bensì in relazione, evidentemente errata, al reato associativo previsto dall'art. 74 stessa legge).