(massima n. 1)
Con il disposto dell'art. 495, secondo comma, c.p.p., che riconosce all'imputato il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, si è recepita nel nostro ordinamento la norma contenuta nell'art. 6, n. 3, lettera b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per la quale ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni di quelli a carico. Trattasi di un vero e proprio diritto il cui esercizio può essere denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190, primo comma, c.p.p.) e la cui violazione comporta la nullità della sentenza.