(massima n. 1)
Il sopralluogo, specie se eseguito a distanza di tempo dai fatti, differisce radicalmente dall'esperimento giudiziario. Mentre infatti il secondo costituisce un mezzo di prova, il sopralluogo tardivo altro non è che una modalità di interpretazione dei dati processuali, uno strumento sussidiario per la formazione del convincimento del giudice. Se in qualche caso può essere assimilato ad una ispezione in senso proprio (alla cui categoria deve essere riferito), ugualmente non può formare oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.p. e perciò il suo rifiuto non può mai rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p., mentre, quando sia stato effettuato in fase di indagine preliminare, costituisce atto irripetibile e come tale confluisce direttamente nel fascicolo del dibattimento.