(massima n. 1)
Nel caso di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore di fiducia per malattia, in presenza delle condizioni previste dall'art. 486, comma 5, c.p.p., l'omessa notifica al difensore stesso della data di fissazione della nuova udienza dą luogo ad una nullitą assoluta ed insanabile, a causa dell'assenza del difensore di fiducia dell'imputato al dibattimento (art. 179, comma 1, in relazione all'art. 178, lett. c, c.p.p.).