(massima n. 1)
La regola della rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore, dettata dall'art. 486, comma quinto, c.p.p. per il dibattimento di primo grado resta circoscritta al solo giudizio di cognizione. Di essa, pertanto, deve escludersi l'applicabilità con riguardo alle udienze del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza, nelle quali la necessità della partecipazione del difensore può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell'art. 97, comma quarto, dello stesso codice, al quale, peraltro, non può essere negato un congruo termine per la preparazione della difesa.