Cassazione penaleSez. Isentenza n. 1735del 26 giugno 1997
(1 massima)
(massima n. 1)
Anche nel procedimento di sorveglianza si applica l'art. 486, comma quinto, c.p.p., che prevede la sospensione o il rinvio del giudizio in caso di legittimo impedimento a comparire del difensore.