(massima n. 2)
Perché l'impegno professionale del difensore possa essere assunto, a norma dell'art. 486 comma 5 c.p.p., quale legittimo impedimento che dą luogo ad assoluta impossibilitą di comparire, occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato anche in riferimento all'essenzialitą e non sostituibilitą della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento (presenza di imminenti cause estintive, esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e situazioni analoghe). Il rigetto dell'istanza di rinvio deve essere quindi motivato con riguardo ai detti elementi.