(massima n. 1)
L'imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell'udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento. L'inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l'ordinanza contumaciale. (Nella specie la Corte ha ulteriormente affermato che la detenzione domiciliare non è fonte di una assoluta impossibilità a comparire, se l'imputato, al verificarsi di tale impedimento, non si sia attivato affinché fosse resa possibile la sua partecipazione all'udienza, chiedendo di esservi tradotto).