(massima n. 1)
In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter c.p.p.) l'inidoneitą allo svolgimento dell'attivitą lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attivitą diverse e non assimilabili, tanto pił ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.