(massima n. 1)
In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 c.p.p. qualora sia in corso il procedimento civile per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha rinviato a nuovo ruolo il processo in attesa della decisione della Corte di cassazione in sede civile sulla revoca della dichiarazione di fallimento).