(massima n. 1)
In tema di bancarotta, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richiede la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, č tenuto allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunitā dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto a fornire allegazioni non solo alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietā della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessitā del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.