(massima n. 1)
La sospensione del procedimento penale per la pendenza di controversia civile o amministrativa, quale prevista dall’art. 479 c.p.p., può essere disposta, in applicazione estensiva di detta disposizione normativa, anche in sede di udienza preliminare, avuto riguardo alla sostanziale assimilazione della disciplina di tale fase procedimentale a quella del dibattimento, a seguito della riforma introdotta dalla legge 16 novembre 1999 n. 479.