(massima n. 1)
Il proscioglimento prima del dibattimento, previsto dall'art. 469 c.p.p., non puņ essere pronunciato per motivi di merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza predibattimentale con la quale il tribunale aveva prosciolto, con la formula «il fatto non č pił previsto dalla legge come reato», un imputato che era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 328 c.p., per aver indebitamente ritardato un atto del suo ufficio)