(massima n. 1)
La richiesta di giudizio abbreviato condizionato, priva dell'indicazione delle attività di integrazione probatoria ritenute necessarie ma comunque tempestivamente proposta a seguito della notificazione del decreto penale di condanna, non può essere dichiarata de plano inammissibile, sì da giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di opposizione con conseguente esecutività del decreto penale, dovendo il giudice provvedere alla fissazione dell'udienza prevista dall'art. 464, comma 1, c.p.p. per poi valutare nel contraddittorio tra le parti la meritevolezza della richiesta. (Mass. redaz.).