(massima n. 1)
Qualora in sede di opposizione a decreto penale di condanna l'imputato formuli istanza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 563 c.p.p., indicando la sanzione in misura inferiore al limite minimo edittale previsto per il reato contestato, il giudice non può ordinare l'esecuzione del decreto penale rideterminando la pena in misura ritenuta congrua, in quanto in tal modo viene implicitamente a dichiarare inammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 461, comma quinto, c.p.p., fuori dei casi previsti. Al contrario, in tale ipotesi, nella mancanza del consenso del pubblico ministero, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 464, comma primo, c.p.p.