(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale e non può, quindi, a seguito di opposizione, operare alcuna modifica del capo di imputazione, anche se quello contenuto nel decreto, per mero errore, riporti una contestazione del tutto diversa da quella contenuta nella richiesta del P.M.. (Fattispecie nella quale il Gip, accertato che per mero errore materiale era stato erroneamente indicato nel decreto penale il capo di imputazione, lo aveva corretto a seguito della proposta opposizione dell'imputato).