(massima n. 1)
È ammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna allorché l'opponente chieda, ex art. 444 c.p.p., l'applicazione della pena indicando una sanzione più grave rispetto a quella irrogata con il decreto, in quanto l'interesse concreto del soggetto che propone l'impugnazione deve essere commisurato al complesso delle conseguenze ritenute più vantaggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione e non solo alla valutazione dell'entità della pena inflitta o dell'esistenza di altri benefici già concessi con il decreto. Tali vantaggi sussistono nell'ipotesi di procedimento ex art. 444 c.p.p. il quale, concludendosi con sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti, non contiene un giudizio di colpevolezza o una pronuncia di condanna, oltre a fare conseguire all'imputato gli effetti di cui all'art. 445 c.p.p., sicché deve ravvisarsi l'interesse dell'opponente ad ottenere tale diversa pronuncia.